Come precisato nella Circolare DAIT n. 1/2026 della Direzione Centrale per i Servizi Elettorali, in occasione del referendum in oggetto gli elettori italiani residenti all’estero, ai sensi della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104, esercitano il diritto di voto per corrispondenza.
La citata normativa, pur prevedendo l’inserimento d’ufficio dei nominativi degli elettori residenti all’estero nell’apposito elenco e la conseguente modalità di voto per corrispondenza, fa salva la possibilità per gli stessi di votare in Italia, previa apposita e tempestiva opzione, da esercitarsi in occasione di ciascuna consultazione elettorale e valida esclusivamente per essa.
In particolare, nel caso di specie, il diritto di optare per l’esercizio del voto in Italia, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 4 della legge n. 459/2001, nonché dell’articolo 4 del D.P.R. n. 104/2003, deve essere esercitato entro il decimo giorno successivo alla data di indizione del referendum, da intendersi quale data di pubblicazione del relativo decreto nella Gazzetta Ufficiale, e pertanto entro il 24 gennaio 2026. A tal fine, è preferibile utilizzare l’apposito modello predisposto dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, allegato alla citata circolare.
L’opzione per il voto in Italia deve pervenire, entro il termine sopra indicato, all’Ufficio consolare competente per la circoscrizione di residenza dell’elettore. La medesima opzione potrà essere revocata con le stesse modalità e nei medesimi termini previsti per il suo esercizio.
Per approfondimenti e ulteriori informazioni è possibile consultare il sito del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.